APPROFONDIMENTI
DIRETTIVA MACCHINE  ED
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta anche “nuova direttiva macchine”) è stata recepita ed attuata per l’Italia mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale – n. 41) e sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo(detta anche “direttiva macchine”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 207 del 23/07/1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989).
Tale direttiva è entrata in vigore in Europa il 29 dicembre 2009.

La direttiva macchine è composta da 30 sezioni, 29 articoli e 12 allegati; questo corpus normative definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza ai quali devono rispondere le macchine al fine di garantire la sicurezza delle persone durante tutto il loro ciclo di vita:

  • progettazione,
  • fabbricazione,
  • Installazione,
  • messa in servizio,
  • funzionamento,
  • manutezione,
  • dismissione.

 

La direttiva differenzia le macchine in due grandi macro gruppi:

  • macchine che devono essere certificate da enti terzi accreditati;
  • macchine che possono essere autocertificate dal produttore.

Per le macchine comprese nell’allegato IV della direttiva la conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi enti (organismi di certificazione notificati).
Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell’allegato VII della direttiva stessa.

  • In questo caso si parla di “fascicolo tecnico della macchina” per le macchine
  • e di “documentazione tecnica pertinente” per le quasi-macchine.

Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione.
I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono essere immesse sul mercato e accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.
viene considerata immissione sul mercato anche la fabbricazione per uso interno aziendale.

Macchine e quasi-macchine

La direttiva esegue due grandi classificazioni:

  • macchine:
    • l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
    • l’insieme di cui al p.to precedente, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
    • l’insieme di cui ai 2 p.ti precedenti, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
    • l’insieme di macchine, di cui ai 3 p.ti precedenti, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale (in sostanza un impianto o una linea produttiva);
    • l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
  • quasi-macchine: gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad esempio un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

Campo di applicazione

La nuova revisione della direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti:

a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.

Macchine escluse dalla direttiva

Sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva (in quanto già regolamentate altrove) alcune macchine quali:

  • le navi marittime e le unità mobili offshore nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
  • gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
  • mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria escluse le macchine installate su tali veicoli;
  • prodotti elettrici ed elettronici oggetto della direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE) quali:
    • elettrodomestici destinati a uso domestico
    • apparecchiature audio e video
    • motori elettrici
    • apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione
  • alcune apparecchiature elettriche ad alta tensione quali:
    • trasformatori
    • apparecchiature di collegamento e di comando
    • tutte le armi (non solo le armi da fuoco)
    • i trattori agricoli e forestali (per i rischi non trattati nella 2003/37/CE).

Obblighi del costruttore

Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la seguente documentazione:

  • il Fascicolo Tecnico della Costruzione (FTC) sia disponibile (Allegato VII A). Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva macchine. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità. Per le quasi-macchine si parla di “Documentazione Tecnica Pertinente”; le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
  • per le macchine la dichiarazione di conformità, mentre per le quasi-macchine la dichiarazione d’incorporazione: l’atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza. La dichiarazione d’incorporazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) ottemperati. Entrambe le dichiarazioni contengono l’indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione;
  • il manuale d’uso e manutenzione: è parte integrante della macchina. Esso è il mezzo tramite il quale il fabbricante ed il progettista si rivolgono all’utilizzatore per illustrargli il funzionamento della macchina e le caratteristiche di integrazione uomo-macchina; esso è presente o tradotto nella lingua (o lingue) ufficiali del paese di commercializzazione;
  • il marchio CE apposto nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante: la marcatura CE dichiara che il produttore-distributore si assume la responsabilità del prodotto, permettendone la libera circolazione in Europa e l’identificazione dei prodotti non conformi.

Scarica qui il testo PDF della direttiva macchine CELEX32006L0042ITTXT

L’EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE

La progettazione, costruzione e collaudo dell’equipaggiamento elettrico delle macchine è disciplinato dalla norma CEI EN 60204-1:2018 – Equipaggiamento elettrico delle macchine entrata in vigore dal 01/12/2018 e sostituendo la precedente edizione del CEI EN 60204-1:2006-09 che rimarrà in vigore fino al 14-09-2021

Possiamo definire questa nuova edizione della norma una revisione tecnica.

La Norma si applica agli equipaggiamenti e sistemi elettrici, elettronici e programmabili di macchine non portatili, inclusi i gruppi di macchine che lavorano in modo coordinato; in particolare tratta di equipaggiamenti elettrici alimentati con tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata o 1500 V in corrente continua e con frequenze nominali non superiori a 200 Hz.

L’equipaggiamento considerato inizia dal quadro generale di distribuzione della macchina e comprende tutto l’equipaggiamento elettrico.

Infatti la EN 60204-1 del 2018 è una norma armonizzata per i requisiti elettrici della Direttiva Macchine, infatti con la Decisione (UE) 2019/1956 la norma del 2018 entra in vigoe in regime armonizzato per le seguenti direttive:

Tra tutte le norme, quelle Armonizzate (norme cioè redatte su mandato della Commissione Europea con lo scopo di precisamente soddisfare alcuni requisiti di direttive comunitarie e i cui riferimenti sono pubblicati sul Giornale Ufficiale dell’Unione Europea) forniscono un duplice vantaggio:

  • la loro corretta applicazione fornisce la cosiddetta “presunzione di conformità” ai requisiti delle direttive comunitarie che sono alla base della creazione della norma stessa;
  • indicano lo “stato dell’arte” cui fare riferimento per soddisfare di tali requisiti (soluzioni alternative, sempre possibili, rispetto a quelle indicate nella norma non devono avere livello di sicurezza inferiore rispetto alle soluzioni incluse nella norma).

ECCO LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMATIVA

  • Chiarimenti su come ottenere la conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30. Un nuovo Allegato H è stato aggiunto al riguardo: “Misure per ridurre gli effetti delle influenze di origine Elettromagnetica”.
  • Negli ultimi dieci anni gli azionamenti si sono sempre più diffusi nell’automazione industriale. La nuova edizione chiarisce il loro ruolo in tema di Sezionamento e Protezione dai Contatti Indiretti.
  • Sono stati aggiunti dei chiarimenti riguardanti dove è necessaria una protezione da sovracorrente e la tipologia del dispositivo, come per esempio nel caso di guasti a terra con correnti a componente continua.
  • Ispirandosi alla normativa Nord Americana, il concetto di Short-Circuit Current Rating del quadro bordo macchina entra nella terminologia IEC ed Europea. Il Paragrafo 7.10 della nuova edizione richiede che il costruttore dell’equipaggiamento elettrico ne calcoli l’SCCR.
  • Sono state aggiornate le richieste normative per i collegamenti equipotenziali, un punto sempre oggetto di discussione come per esempio se il basamento del macchinario va collegato a terra.
  • Sono più chiare le metodologia per la protezione dai contatti indiretti, come nel caso per esempio di utilizzo di un azionamento, situazione nella quale l’impedenza dell’anello di guasto è impossibile da misurare. Oppure si è chiarito l’utilizzo di protezioni magnetiche nel caso di sistemi TT.

Normazione

Il quadro giuridico relativo alla Sicurezza del macchinario e di impianti industriali è codificato all’interno dell’Unione Europea da varie direttive comunitarie tra le quali possiamo ad esempio ricordare, in un elenco non esaustivo, le:

  • Direttiva Macchine,
  • Direttiva Bassa Tensione,
  • Direttiva Compatibilità Elettromagnetica,
  • Direttiva Atex
  • Direttiva Recipienti in Pressione.

Queste direttive comunitarie assumono cogenza legislativa nei vari paesi dell’Unione grazie al cosiddetto processo di “recepimento”, vale a dire l’emissione da parte dei vari Governi di leggi nazionali dal medesimo contenuto dei testi europei.
Tali leggi che, in quanto tali, sono di applicazione obbligatoria, fissano gli obiettivi di sicurezza indicando vari requisiti che devono essere soddisfatti dai costruttori o dagli utilizzatori di macchine e impianti.

Integrazione delle sicurezza

Il concetto di Integrazione della Sicurezza prevede che il progettista tenda a considerare, quanto più a monte possibile nell’iter di progettazione, il necessario rispetto dei requisiti previsti per garantire un adeguato livello di sicurezza del macchinario o dell’impianto stesso.
Questo principio, contenuto all’interno sia della Direttiva Macchine, sia all’interno della norma “UNI EN ISO 12100:2010 – Sicurezza del Macchinario – Principi generali di  progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio”, prevede che, per la scelta delle soluzioni più opportune a garantire la sicurezza del macchinario, in ordine gerarchico:

  1. si eliminino o si riducano i rischi nella misura del possibile già in fase di progettazione e di costruzione del macchinario;
  2. si adottino misure di protezione necessarie in funzione dei rischi non completamente eliminati nella fase precedente;
  3. si informino gli utilizzatori del macchinario rispetto ai rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate
    attraverso opportuna formazione e/o indicazione di dispositivi di protezione individuale.

Stima del rischio

La Stima del Rischio in ambito Sicurezza del macchinario e degli impianti non è infatti associata solo alla gravità delle lesioni, ma considera anche altri parametri quali la probabilità di accadimento del guasto (quindi la frequenza di esposizione dell’operatore al rischio) e l’evitabilità del pericolo.
In egual modo, il concetto di Sicurezza di macchina e impianti non è sinonimo di “Macchina o impianto completamente privo di Rischi” ma di “Macchina o impianto progettato e realizzato in modo da eliminare o ridurre adeguatamente i rischi nella misura del possibile in tutte le fasi del suo ciclo di vita”.
Il tutto con riferimento al cosiddetto Stato dell’Arte e alla conseguente definizione del Rischio Accettabile, concetti in continua evoluzione sulla base dei progressi tecnologici e del contesto sociale in cui si opera.

NUOVE MACCHINE

Se si tratta di costruire una nuova macchina, interveniamo già subito nell’aspetto progettuale per ridurre tutti i rischi e tutte le attività riparatrici e correttrici successive.

Le fasi operative sono riassumibili in:

  1. Analisi delle funzioni base della macchina (compito)
  2. Definizione del quadro normativo e legislativo applicabile
  3. Analisi dei rischi
  4. Analisi dei requisiti di sicurezza
  5. Analisi dell’interazione uomo macchina in relazione alla sicurezza
  6. Calcolo e verifica del Performance Level
  7. Eventuali modifiche progettuali atte a garantire maggior sicurezza e minori costi realizzativi
  8. Progettazione dell’equipaggiamento elettrico della macchina e del sistema di protezione
  9. Validazione della documentazione di progetto e del fascicolo tecnico
  10. Stesura del manuale di uso e manutenzione
  11. Collaudo 
  12. Controlli on site dopo installazione di macchine e impianti

MACCHINE ESISTENTI

Se la macchina è esistente interveniamo fornendo una consulenza specifica orientata in 6 punti fondamentali

  1. Valutazione preliminare dello stato della macchina esistente e della possibilità di installazione e messa a norma (potrebbe essere più conveniente in alcuni casi sostituire la macchina con una nuovo invece che predisporre adeguamento tecnico normativo ai requisiti essenziali di sicurezza)
  2. Analisi tecnica: Questa fase prevede la verifica puntuale della rispondenza della macchina oggetto di analisi ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle normative vigenti.
    Nel caso non esista la piena rispondenza della macchina o dell’impianto in analisi, si individuano gli interventi e le attività necessarie all’implementazione delle misure di sicurezza per raggiungere l’adeguato livello di sicurezza della macchina. Tutte queste attività vengono descritte in apposito rapporto tecnico, supportato da documentazione fotografica e riferimenti normativi.
  3. Progettazione della sicurezza: in questa fase di provvede a ingegnerizzare mediante modifiche e implementazioni elettriche e tecnico strutturali (ripari, barriere, cartelli, ecc…) le funzioni di sicurezza, che nella precedente fase sono state identificate come carenti e quindi necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza della macchina o impianto analizzato. 
  4. Implementazione della soluzione impiantistica del macchinario per adeguarlo: Questa fase che prevede la fornitura e l’installazione a regola d’arte sulla macchina o sull’impianto dei dispositivi componenti le soluzioni tecnologiche adeguate al raggiungimento del necessario livello di sicurezza  può essere fatta attraverso tecnici di vostra fiducia o attraverso partnership collaborando con le migliori aziende del settore. (noi curiamo la fase di Direzione Lavori e sorveglianza dell’attuazione a norma della parte impiantistica). L’installazione prevede il corretto montaggio dei dispositivi, il loro eventuale settaggio o programmazione, la realizzazione dei collegamenti elettrici, idraulici, pneumatici, sia in armadio elettrico sia a bordo macchina, come da nostra specifica.
    Completa questa fase, l’esecuzione del collaudo funzionale dei dispositivi di sicurezza installati, alla presenza del cliente, e la successiva redazione del verbale di collaudo con esito positivo, successivamente si provvede al il trasferimento delle necessarie informazioni relative alle soluzioni installate (training) agli operatori di macchina e ai manutentori e la fornitura delle informazioni per modificare e integrare il manuale d’uso e manutenzione della macchina.
  5. Controllo e validazione della documentazione rilasciata dall’impresa installatrice (gli interventi eseguiti vengono certificati attraverso il rilascio, dove previsto per i lavori eseguiti, di una Dichiarazione di Conformità in attinenza ai riferimenti legislativi o norme tecniche). Ovvero:
    • si dichiara la conformità della macchina alle normative vigenti applicabili;
    • si dichiara che l’intervento eseguito non ha comportato una Marcatura CE ex-novo della macchina;
    • si riporta un dettaglio degli interventi eseguiti;
    • si attesta l’affidabilità delle Funzioni di Sicurezza;
    • si attesta che per la macchina è consentita la messa in servizio, la vendita, la concessione in uso, la messa a disposizione in comodato a titolo oneroso o altra forma eventualmente utilizzabile al fine della produzione e/o all’uso da parte di un lavoratore adeguatamente istruito ovvero formato ed addestrato.
  6.  

VOI AVETE UN PROBLEMA ? NOI SIAMO LA SOLUZIONE

Qualsiasi sia il vostro problema, contattateci ! troveremo la soluzione migliore nel rispetto delle normative vigenti e dalle esigenze economiche.

 

Se sei un costruttore di macchine contattaci, noi non ci sostituiamo voi, formiamo una partnership, non vi togliamo il know-how dei vostri prodotti, ma vi forniamo assistenza sulla metodologia di lavoro e procedurale affiancandovi e rispettando la vostra proprietà intellettuale, arricchendo la vostra competenza.