Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.studiocsp.com/home/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.studiocsp.com/home/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Autoconsumo distribuito – Studio CSP

Autoconsumo distribuito

Con i Decreti Legislativi 8 novembre 2021, n. 199 e n, 210, sono state recepite in Italia la Direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e la Direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
Come effetto dell’intervento legislativo, il 29 dicembre 2022 l’ARERA ha approvato il TIAD – Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (Delibera 727/2022/R/eel).

L’autoconsumo diffuso
Il TIAD disciplina le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso, garantendo ai clienti finali e ai produttori interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati.

Clienti e produttori, pertanto, potranno continuare ad acquistare e vendere l’energia elettrica prelevata o immessa liberamente.
Fra i sistemi di autoconsumo individuale le configurazioni prese in considerazione dalla Delibera 727/2022/R/eel sono quelle relative a:

  1. fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta, per i quali il produttore e il cliente hanno richiesto di accedere alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica;
  2.  fonti rinnovabili “a distanza” privi di linea diretta;
  3. clienti attivi a distanza privi di linea diretta.

A queste tipologie si uniscono le configurazioni che riguardano l’autoconsumo collettivo e le comunità di energia, ovvero:

  1. i gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente;
  2. i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  3. le comunità energetiche rinnovabili o comunità di energia rinnovabile (CER);
  4. le comunità energetiche di cittadini (CEC).

L’area di riferimento per l’autoconsumo diffuso passa dalla Cabina Secondaria (CS) alla Cabina Primaria (CP) secondo criteri definiti dai gestori di rete

Questo avviene applicando dei correttivi a partire dalla configurazione reale della rete elettrica; le aree saranno fruibili online sulla pagina web del GSE, in base dell’indirizzo di fornitura.
Le imprese distributrici che dispongono di Cabine Primarie, ciascuna per l’ambito territoriale di competenza, a partire dalla reale configurazione delle proprie reti elettriche, individuano soluzioni atte a identificare l’area sottesa a ogni cabina primaria, pubblicando nei propri siti internet (entro il 28 febbraio 2023) la prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie valida fino al 30 settembre 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2023, infatti, le aree sottese alle singole cabine primarie saranno aggiornate ogni due anni al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche delle imprese di distribuzione.

Norma CEI 0-16:2022-03

  • Cabina Primaria (CP): Stazione elettrica alimentata in AT o AAT, provvista almeno di un trasformatore AT/MT o AAT/MT dedicato alla rete di distribuzione.
  • Cabina Secondaria (CS): Cabina elettrica alimentata in MT, provvista di almeno un trasformatore MT/BT dedicato alla rete di distribuzione. Rientrano in questa definizione anche i Posti di Trasformazione su Palo (PTP).

 

Soggetto deputato all’applicazione del modello regolatorio virtuale è il GSE – Gestore Servizi Energetici, in qualità di gestore del servizio per l’autoconsumo diffuso, che:
– quantifica su base oraria l’energia elettrica autoconsumata e ripartisce l’energia elettrica autoconsumata per ciascun impianto di produzione;
– determina la valorizzazione economica dell’energia elettrica autoconsumata;
– eroga l’incentivo per l’energia elettrica autoconsumata.
Nell’ambito del contratto stipulato dal referente, il GSE riconosce su base mensile il contributo per l’energia elettrica autoconsumata (CACV) e il contributo per l’energia elettrica oggetto di incentivazione (CACI).
Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in euro, è pari alla somma dei seguenti elementi:
a) il prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione;
b) il prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfb),m pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo;
c) la somma, per livello di tensione i e ore h, dei prodotti tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC per livello di tensione, il coefficiente delle perdite evitate cPR e il prezzo zonale orario Pz:

ACV = CUAfa),m · EACV + CUAfb),m · EACVC + Sommai,h (EACVC,i * cPR,i · Pz)h

Energia elettrica condivisa per effetto dell’energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione Coefficiente cPR
%
in bassa tensione 2,6
in media tensione 1,2

Nel caso di comunità energetiche rinnovabili, di comunità energetiche dei cittadini, di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione e di clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, per ciascuna configurazione il GSE calcola su base mensile il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in euro, pari al prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m:

CACV = CUAfa),m · EACV

I requisiti per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riportati all’Articolo 3 del TIAD.
Il TIAD trova applicazione a decorrere dall’ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell’energia elettrica; a decorrere da questa data la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A sono abrogati.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy